A.C. 2426-A
Il decreto-legge n. 83/2014, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 17 del 22 maggio 2014, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio e, dunque, è in vigore dal 1o giugno.
Esso è composto da 18 articoli, suddivisi in 4 titoli, relativi, rispettivamente, alla tutela del patrimonio culturale (artt. 1-8), al supporto dell'accessibilità del settore culturale e turistico (artt. 9-11), all'amministrazione del patrimonio culturale e del turismo (artt. 12-16), alle norme finanziarie e all'entrata in vigore (artt. 17-18). Durante l'esame in sede referente è stato inserito un ulteriore articolo (13-bis).
Anzitutto, fra le ragioni di straordinaria necessità e urgenza indicate nella premessa del decreto-legge è stata inserita quella di reperire risorse, anche mediante interventi di agevolazione fiscale, per garantire la tutela del patrimonio culturale e lo sviluppo della cultura, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione.
A tal fine, l'articolo 1 introduce un regime fiscale agevolato per il triennio 2014-2016, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (cosiddetto ART-BONUS). In tal modo, si intende semplificare il sistema di agevolazioni per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, prevedendo un'unica disciplina per le persone fisiche e le persone giuridiche e, così, superando l'attuale dicotomia che vede la detrazione del 19 per cento per le prime e la deduzione dalla base imponibile per le seconde.
In particolare, le erogazioni devono perseguire i seguenti scopi: interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (vale a dire, musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali); realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
I contribuenti potranno usufruire di tale credito nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e nella misura del 50 per cento per il 2016. I titolari di reddito di impresa potranno utilizzare il credito di imposta in compensazione.
Durante l'esame in sede referente è stato previsto che il credito di imposta in compensazione.
Durante l'esame in sede referente è stato previsto che il credito d'imposta è riconosciuto anche ove le erogazioni per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli stessi beni. Al momento non è stato, invece, possibile prevedere un analogo beneficio anche in favore di beni vincolati di proprietà privata o a favore di attività culturali in genere, ma tutti abbiamo auspicato che ciò si renda possibile quando vi sia maggiore disponibilità di risorse.
Inoltre, sempre in sede referente è stato disposto che le somme così elargite sono versate all'erano e riassegnate allo stato di previsione della spesa dei Mibact per essere utilizzate secondo la loro destinazione e sono state precisate le misure per garantire la pubblicità e la trasparenza: in particolare, è siate prevista la creazione di un apposito portale, gestito dai Mibact, in cui raggruppare tutte le informazioni relative ai soggetti destinatari delle erogazioni, atto stato di conservazione di ciascun bene, agli interventi in atto, alte risorse pubbliche assegnate, all'ente responsabile del bene, alla fruizione.
L'articolo 2 prevede interventi per accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei. Nel corso dell'esame in sede referente importanti modifiche sono state apportate relativamente ai poteri e agli obblighi del Direttore generale del Grande Progetto Pompei, in particolare richiamando il rispetto del Protocollo di legalità ed elencando gli obblighi di cui il Direttore deve assicurare l'adempimento nell'affidamento dei contratti e che, delineano le procedure da seguire per la selezione delle imprese e l'aggiudicazione dei contratti medesimi. Ulteriori rilevanti modifiche riguardano la riduzione da 3,5 a 1,5 milioni di euro della soglia per il ricorso alla procedura negoziata per i lavori relativi al beni culturali e la soppressione dell'incremento della soglia delle varianti in corso d'opera per i lavori previsti e della previsione che il responsabile del procedimento può svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. È stata, altresì, introdotta la previsione di elevazione dal 2 per cento al 5 per cento della misura della garanzia che il Codice prevede debba essere depositata a corredo dell'offerta.
Inoltre sempre durante l'esame in sede referente è stato, inoltre, previsto che il Direttore generale di progetto adotta un piano di gestione del rischi e di prevenzione detta corruzione – in coerenza con le previsioni della L. 190/2012 – individuando un responsabile dell'attuazione dello stesso piano, anche scelto fra i membri della segreteria tecnica di progettazione di cui già il decreto-legge prevede la costituzione presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. La segreteria tecnica è composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti incarichi di collaborazione per la partecipazione alle attività progettuali «e di supporto» al Grande Progetto Pompei.
Inoltre, l'articolo 2 prevede che il comando presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto – nonché, in base alla modifica apportata durante l'esente In sede referente, presso l'Unità Grande Pompei prevista sempre dall'articolo 1 del decreto-legge 91/2013, – non è assoggettato ad alcun atto autorizzativo da parte dell'amministrazione di appartenenza. Ulteriori disposizioni riguardano il Piano strategico per lo sviluppo delle aree a cui si riferisce il piano di gestione del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 91/2013. In particolare, anche a seguito delle modifiche apportate durante l'esame in sede referente è stato specificato che la proposta del Piano è redatta dall'Unità Grande Pompei. Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore generale di progetto, e approvata dal Comitato di gestione ai sensi degli artt. 14 seguenti della L. 241/1990, che reca la disciplina della conferenza di servizi.
L'articolo 3 prevede la nomina – che doveva avvenire entro il 1o luglio 2014 – di un commissario straordinario chiamato a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, un Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, al fine di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale. Durante l'esame in sede referente, in particolare, è stato precisato che il Progetto stabilisce un cronoprogramma relativo alla delocalizzazione graduale delle attività svolte negli spazi e definisce la loro destinazione d'uso.
In base a quanto comunicato di recente dal Governo in risposta ad una interrogazione, «nel Palazzo Reale, oltre alla Soprintendenza, sono presenti anche altri Enti Pubblici (il Ministero della difesa con Scuola Allievi Specialisti Aeronautica Militare, la Presidenza del Consiglio con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Ente provinciale del turismo, i Corpi speciali dei ROSS e dei NAS, il rettorato della seconda Università degli Studi di Napoli)».
Per la gestione ordinaria del sito restano ferme le attribuzioni della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta.
L'articolo 5 reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, modificando in più parti l'articolo 11 del decreto-legge 91/2013.
Anzitutto, prevede che le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento possono negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali, «nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva».
Inoltre, reca una nuova disciplina per la gestione degli esuberi: in particolare, estende al personale delle fondazioni la disciplina prevista dall'articolo 2, co. 11, lett. a), del decreto-legge 95/2012 in materia di pensionamenti attivabili nei casi di soprannumerarietà all'esito delle riduzioni di organico. Per il personale che risulti poi ancora eccedente, prevede l'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedura di mobilità avviata dalla fondazione, da parte della società ALES. Infine, precisa che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul pubblico impiego per quanto concerne le verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico derivanti dalle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni si intende il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza. Durante l'esame in sede referente è stato previsto che le stesse riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50 per cento di 1/28 dello stipendio base.
Un ulteriore gruppo di disposizioni riguarda gli statuti e la governance delle fondazioni.
In particolare, si proroga (dal 30 giugno 2014) al 31 dicembre 2014 il termine per l'adeguamento degli statuti e si specifica che alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie si rinnovano gli organi. Per il collegio dei revisori si stabilisce che «continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14» del D.lgs. 367/1996. Al riguardo, la relazione illustrativa specifica che l'intervento è necessario in quanto allo stato attuale sussiste un dubbio circa la procedura da adottare per conseguire la ricostituzione dell'organo di controllo, ben delineata, invece, dall'articolo 14 del D.lgs. 367/1996. Sempre con riferimento alla governance, si dispone la proroga dell'amministrazione straordinaria delle fondazioni lirico-sinfoniche che alla data di entrata in vigore del decreto-legge non abbiano ancora adeguato i propri statuti, fino alla nomina dei nuovi organi.
Inoltre, si adegua la misura del trattamento economico dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle fondazioni, nonché – se previsto – di quello dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, al limite massimo retributivo previsto per il trattamento economico annuo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni, quantificato, a decorrere dal 1o maggio 2014, in 240.000 euro.
Con ulteriori disposizioni, si modifica nuovamente la disciplina per l'individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali, sostanzialmente superando le innovazioni introdotte dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, co. 326 e 327, L. 147/2013) e ripristinando, con alcune variazioni, le modalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 64/2010, che viene abrogato.
In particolare si prevede che, entro il 31 luglio 2014, sono determinati, con decreto interministeriale di natura non regolamentare, i criteri per l'individuazione delle fondazioni che possono dotarsi di forme organizzative speciali. Ancora una volta si fa riferimento alla presenza di evidenti peculiarità concernenti la storia e la cultura operistica e sinfonica italiana, la funzione e la rilevanza internazionale, le capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, il significativo e continuativo apporto finanziario di privati.
La concreta individuazione delle fondazioni in questione è affidata ad un DM da adottare entro il 31 ottobre 2014 ed aggiornare ogni tre anni.
Inoltre, le fondazioni in questione percepiscono una quota del FUS determinata percentualmente con valenza triennale (a decorrere dal 2015) e contrattano un autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello aziendale tutte le materie che – a livello generale – sono regolate dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi aziendali.
Inoltre, si prevede che le fondazioni in questione adeguano i propri statuti in deroga alle disposizioni che regolano la partecipazione dei soci privati, il consiglio di indirizzo e il sovrintendente.
Infine, si incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 la dotazione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti in favore delle fondazioni che erano in situazione di difficoltà alla data di entrata in vigore del decreto-legge 91/2013.
Con ulteriore previsione inserita nell'articolo 5 si modifica il nome della «Fondazione Teatro dell'Opera di Roma» in Fondazione «Teatro dell'Opera di Roma Capitale».
L'articolo 6 reca disposizioni in materia di benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva finalizzati, in particolare – come specificato durante l'esame in sede referente – alla crescita del settore anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia.
In particolare, aumenta (da 5) a 10 milioni di euro il limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione per film o parti di film girati sul territorio nazionale utilizzando manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere. Il limite massimo è riferito non più alla singola opera filmica, ma alla singola impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo di imposta.
Inoltre, aumenta (da 110) a 115 milioni di euro, a decorrere dal 1o gennaio 2015, la misura del limite complessivo di spesa per la concessione dei crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico.
Infine, differisce (dal 9 gennaio 2014) al 30 giugno 2014 il termine per l'emanazione del decreto interministeriale con il quale devono essere definite le disposizioni applicative della disciplina sui benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva, anche con riferimento ai limiti da assegnare alle due tipologie di produzioni: con riferimento alla prima, introduce, inoltre, il riferimento ad un «particolare riguardo» ai benefici previsti per l'attrazione degli investimenti esteri. Al riguardo segnalo che il 10 giugno scorso il Mibact ha trasmesso la bozza del decreto al MEF e al MISE, ricordando che esso diventerà operativo dopo l'autorizzazione della Commissione UE.
Durante l'esame in sede referente è stata prevista la concessione di un credito di imposta per gli anni 2015 e 2016, nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il restauro e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche. Esso è riservato alle piccole e medie imprese di esercizio cinematografico, purché le sale oggetto degli interventi esistano almeno dal 1o gennaio 1980 e siano dotate di non più di due schermi.
Il credito di imposta – ripartito in tre quote annuali di pari importo – riconosciuto fino ad un massimo di 100,000 euro e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. La disciplina applicativa sarà definita con un decreto interministeriale da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Infine, sempre in sede referente, è stata introdotta la possibilità di utilizzare entro il 31 dicembre 2015 le somme per la concessione del credito di imposta alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese produttrici di spettacoli di musica dal vivo (di cui all'articolo 7 del decreto-legge 91/2013), non impegnate nel 2014.
L'articolo 7, innanzitutto, dispone l'introduzione di un nuovo strumento di pianificazione strategica, denominato «Grandi progetti beni culturali». Il Piano, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.
Durante l'esame in sede referente è stato previsto che, ai fini dell'adozione del Piano, è sentita anche la Conferenza unificata. Inoltre, è stata prevista la presentazione annuale di una relazione alle Camere.
Per attuare gli interventi del Piano è prevista, per il triennio 2014-2016, una apposita autorizzazione di spesa, pari a 5 milioni di euro per il 2014, 30 per il 2015, 50 per il 2016. Dal 1o gennaio 2017 al Piano è destinato il 50 per cento della quota delle risorse per infrastrutture riservata a investimenti in favore dei beni culturali, di cui all'articolo 60, co. 4, della L. 289/2002. Quest'ultimo viene novellato, prevedendo che la quota delle «risorse aggiuntive annualmente previste per infrastruttura», iscritte nello stato di previsione del MIT, specificamente destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali, è individuata, dal 2014, in misura pari al 3 per cento.
In sintesi, rispetto alla normativa previgente, diventa valida a regime la previsione di riservare una quota delle risorse suddette per investimenti in favore di beni culturali e la sua percentuale è univocamente fissata (e non più da individuare in misura «fino al 3 per cento»). Inoltre, è eliminato il tetto massimo di 100 milioni di euro annui.
L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi.
In sostanza, rispetto alla procedura stabilita dalla normativa previgente, non è più previsto il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Inoltre, l'articolo 7 dispone che, per il triennio 2014-2016, 3 milioni di euro annui provenienti dalla quota riservata per investimenti in favore dei beni culturali sono destinati a finanziare progetti di attività culturali nelle periferie urbane, elaborati da enti locali. Un secondo gruppo di disposizioni inserite nell'articolo 7 prevede il rifinanziamento del Fondo Mille giovani per la cultura, per un ammontare di 1 milione di euro per il 2015. La disposizione fa seguito – limitatamente al 2015 – all'impegno assunto dal Governo durante la seduta dell'Assemblea della Camera del 7 agosto 2013 con l'accoglimento dell'ordine del giorno 9/1458/11volto a prevedere l'adozione di ulteriori iniziative normative per strutturare e finanziare il Fondo su una dimensione triennale.
Durante l'esame in sede referente; è stata prevista l'adozione «Programma Italia 2019», volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città italiane a «Capitale europea della cultura 2019». Il Programma – che deve essere adottato con DPCM su proposta dei Mibact e d'intesa con la Conferenza unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – individua, per ciascuna delle azioni proposte, la copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi comunitari per il periodo 2014-2020.
Inoltre, è stato previsto che annualmente il Consiglio dei Ministri conferisce ad una città Italiana il titolo di «Capitale italiana della cultura», sulla base di una procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata. Al riguardo segnalo l'opportunità di prevedere il termine per l'adozione del decreto.
I progetti presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura» hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 88/2011 e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. Come emerge dalla premessa del parere della V Commissione, il 2019 non è contemplato in quanto in quell'anno una città italiana sarà designata Capitale europea della cultura e i necessari finanziamenti saranno pertanto assicurati dall'Unione europea. (nota per la relatrice: i finanziamenti UE riguarderanno la Capitale europea. Nel testo non si evince che nel 2019 non ci sarà anche una Capitale italiana, in quanto il testo recita che il titolo è conferito «annualmente». Né si intuisce che la città che sarà Capitale europea, sarà anche Capitale italiana).
A tal fine, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al CIPE i progetti da finanziare. Gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura», finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 – sono esclusi dal salde rilevante al fini del rispetto del patto di stabilità.
Infine, si è intervenuti sulle disciplina attuativa del finanziamento dei progetti di valorizzazione presentati da comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti per l'attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientati, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali. In particolare è stato differito al 31 dicembre 2014 il termine (scaduto a marzo 2014) per l'emanazione del decreto ministeriale che deve definire i criteri per l'utilizzo delle risorse e le modalità di attuazione dei relativi interventi. Inoltre, l'emanazione del decreto è stata rimessa non più al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ma al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
L'articolo 8, interamente riformulato durante l'esame in sede referente, reca disposizioni per favorire l'occupazione negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza pubblica. In particolare, prevede che per far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di miglioramento e potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza, ispezione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura di Stato, regioni ed enti territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di età non superiore a 40 anni, individuati attraverso una procedura selettiva. Dal momento in cui saranno istituiti, presso il Mibact, gli elenchi dei professionisti, i contratti saranno riservati ai soggetti iscritti negli stessi.
Il riferimento è ai professionisti e agli elenchi previsti dall'A.C. 362-B, approvato definitivamente dalla VII Commissione della Camera il 25 giugno 2014 e in attesa di pubblicazione. Il testo, inserendo l'articolo 9-bis nei d.lgs. 42/2004, prevede che gli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali sono affidati alla responsabilità e all'attuazione di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologie applicate ai beni culturali, storici dell'arte.
Prevede, inoltre, che presso il Mibact saranno istituiti elenchi nazionali nei quali dovranno iscriversi i professionisti – ad eccezione dei restauratori di beni culturali e dei collaboratori restauratori di beni culturali, per i quali restano ferme le previsioni dell'articolo 182 dello stesso d.lgs. 42/2004 – in possesso dei requisiti. Questi ultimi saranno individuati con un decreto interministeriale che dovrà essere adottato, previo parere parlamentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentite le associazioni professionali e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative.
L'iniziativa è finanziata, per gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, per il (solo) 2015, nei limite di 1,5 milioni di euro.
La stessa finalità di miglioramento dei servizi di valorizzazione dei luoghi della cultura può essere conseguita, relativamente ai professionisti di età non superiore a 29 anni, attraverso la presentazione di apposite iniziative nell'ambito del servizio nazionale civile, relativamente al settore del patrimonio artistico e culturale.
L'articolo 12 reca, anzitutto, disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica. In particolare, stabilisce che il termine iniziale di efficacia della stessa autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. Durante l'esame in sede referente sono state soppresse le disposizioni che modificano il procedimento per il rilascio della stessa autorizzazione.
Inoltre, l'articolo 12 prevede l'emanazione di un regolamento di delegificazione finalizzato ad ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 139/2010 – con cui è stato disciplinato il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per tale tipologia di interventi – e ad operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni relative all'inapplicabilità della SCIA nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e del silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e l'ambiente.
In materia di procedimenti autorizzatori, durante l'esame in sede referente sono stati inseriti nuovi contenuti.
In particolare, è stato previsto che per garantire l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri, i nulla osta o gli altri atti di assenso, comunque denominati; espressi dagli organi periferici del Mibact, possono essere riesaminati, d'ufficio o su segnalazione di altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da parte di apposite Commissioni di garanzia per la tutela dal patrimonio culturale, composte esclusivamente da personale appartenente ai ruoli dello stesso Mibact. Le Commissioni, da costituire a livello regionale o interregionale, saranno disciplinate con il nuovo regolamento di organizzazione del Mibact. Il termine perentorio per il riesame della decisione è di 10 giorni dalla ricezione dell'atto. La procedura si applica anche nell'ipotesi di dissenso espresso in sede di Conferenza del servizi.
Nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento, il potere di riesame attribuito ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 233/2007.
Ulteriori disposizioni introdotte durante l'esame in sede referente riguardano le pubblicazione sul sito del Mibact – nonché, se esistente, su quello dell'organo che ha adottato l'atto – di tutti gli atti aventi rilevanza esterna e dei provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero, secondo quanto già previsto dal d.lgs. 33/2013.
Un ulteriore gruppo di disposizioni recate dall'articolo 12 – anch'esse modificate durante l'esame in sede referente – intende semplificare la riproduzione dei beni culturali e la consultazione degli archivi.
In particolare, amplia le ipotesi nelle quali non è dovuto alcun canone per le riproduzioni di beni culturali e prevede che alcune operazioni sono libere (e, dunque, non necessitano di preventiva autorizzazione).
Infine, riduce (da 40) a 30 anni il termine previsto per il versamento della documentazione degli organi dello Stato all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato e prevede la libera consultabilità dei documenti versati prima di tale termine.
L'articolo 14 riguarda l'organizzazione del Mibact. Esso dispone, anzitutto, che il numero complessivo degli uffici dirigenziali generali, centrali e periferici, del Mibact, incluso il Segretario generale, non può essere superiore a 24, dei quali non più di 2 presso il Gabinetto del Ministro. A tal fine, elimina il vincolo relativo al numero degli uffici dirigenziali generali periferici, fissato in 17.
Al riguardo segnalo che nel DPCM di riorganizzazione del Mibact approvato dal Consiglio dei Ministri n. 4 del 28 febbraio 2014 è prevista l'articolazione in 9 uffici dirigenziali generali centrali e 12 uffici dirigenziali generali regionali, coordinati da un Segretario generale, nonché in 2 uffici dirigenziali generali presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. In particolare, l'articolo 7 dispone che le Direzioni regionali di Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Umbria, sono uffici dirigenziali di livello non generale.
L'articolo 14 dispone, inoltre, che, a seguito del verificarsi di eventi calamitosi per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato di emergenza, il Ministro può riorganizzare gli uffici del Ministero operanti nelle aree interessate, per un periodo non superiore a 5 anni, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva.
Infine, modifica la procedura per l'istituzione delle soprintendenze speciali, estendendo la possibilità di costituire soprintendenze speciali tramite «trasformazione» di tutti gli istituti e i luoghi della cultura statali – quindi, anche di aree e parchi archeologici e di complessi monumentali –, nonché, come specificato in sede referente, dei poli museali, oltre che di «uffici» competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore. Inoltre, a tal fine prevede coinvolgimento di altri due dicasteri (economia e finanze, semplificazione e pubblica amministrazione), oltre al Mibact.
L'articolo 14 dispone, inoltre, che in tali strutture, invece del consiglio di amministrazione, è presente un amministratore unico, da affiancare al soprintendente, dotato di specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale.
Infine, prevede che i poli museali e gli istituti e luoghi della cultura trasformati in soprintendenze dotate di autonomia, di regola, svolgono in forma diretta i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico concernenti i servizi editoriali e di vendita di cataloghi, sussidi audiovisivi e informatici, riproduzioni di beni culturali, nonché i servizi concernenti l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali e di iniziative promozionali. Durante l'esame in sede referente, infine, è stato previsto che con il regolamento di riorganizzazione del Mibact sono individuati i poli museali e i luoghi della cultura statali di rilevante interesse nazionale, che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, per una durata da 3 a 5 anni, con procedure di selezione pubblica e in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 – ma comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Mibact – a soggetti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura.
L'articolo 15 ripristina la possibilità di proroga delle assegnazioni temporanee del personale non dirigente del comparto Scuola presso il Mibact – fino al 31 agosto 2015 – e prevede la promozione, da parte dello stesso Ministero, di procedure di mobilità relative a personale non dirigente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
Durante l'esame in sede referente è stato inoltre previsto che al personale di I Area di ruolo del Mibact (personale addetto ai servizi ausiliari) risultante in soprannumero a seguito delle riduzioni organiche previste dal decreto-legge 95/2012 (L. 135/2012) non si applicano le procedure di individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro 3 anni, di conseguente avvio di procedure di mobilità guidata, di impiego a tempo parziale e di eventuale dichiarazione di esubero e che gli eventuali maggiori oneri derivanti dal mantenimento in servizio sono assorbiti rendendo indisponibili nelle dotazioni organiche del personale di II e III Area (cioè, del personale amministrativo-gestionale e tecnico differenziato dalle diverse funzioni svolte e del diversi requisiti, d'accesso) un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità in soprannumero nella I Area.
Infine, per il personale del Mibact è stato ridotto a 3 anni il periodo di permanenza minima obbligatorio nella sede di prima destinazione (in via generale fissato a 5 anni dall'articolo 35, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001). Il limite non è derogabile dalla contrattazione collettiva.
L'articolo 17, infine, reca la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento e indica la relativa copertura finanziaria.
Durante l'esame in sede referente è stato previsto che il MEF provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni relative al credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, anche ai fini dell'adozione delle norme recanti misure correttive da adottare in sede di manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera l),della legge di contabilità nazionale (L. 196/2009).